
VALIDITA’ DELLE IMPEGNATIVE PER ESAMI E VISITE (DGRV n. 626 del 4 giugno 2024)
La validità temporale della ricetta SSN è stabilita in 180 giorni dalla data di prescrizione.
Una volta che la prestazione prescritta è stata prenotata/accettata, la ricetta resta valida fino al momento dell’erogazione (anche dopo 1 anno e anche nel caso in cui appuntamento venga spostato per esigenze del paziente e/o della struttura erogante).
IL QUESITO/SOSPETTO CLINICO E LA PRIORITA’ O LE TEMPISTICHE SONO OBBLIGATORI.
Per gli esami ematochimici e di laboratorio, in genere, non serve nessuna priorità.
Per le prime visite e per gli esami diagnostici e strumentali di primo accesso il Medico che prescrive deve indicare nella ricetta il codice di priorità adeguato al bisogno.
In base a tale indicazione sarà possibile, nei punti di erogazione individuati, effettuare la prestazione richiesta nella ricetta entro i tempi di seguito descritti (a partire dalla data in cui l’utente si presenta o richiede la prestazione):
classe U = Urgente: intervento entro 24 ore, per situazioni ad alto rischio da trattare in emergenza;
classe B = Breve: prestazioni da erogare entro 10 giorni per situazioni passibili di aggravamento in tempi brevi;
classe D = Differibile: prestazioni da erogare entro 30 giorni per situazioni possibili di aggravamento non in tempi brevi;
classe P = Programmabile: prestazioni da erogare entro 90 giorni per verifiche cliniche programmabili che non condizionano nell’immediato lo stato di salute.
La priorità P deve essere utilizzata per la prescrizione di visite e prestazioni strumentali di primo accesso, riferite a problemi che richiedono approfondimenti, ma che non necessitano di esecuzione in tempi rapidi. Tale priorità, quindi, non deve essere utilizzata per la prescrizione di visite e prestazioni strumentali di controllo.
Nelle visite e prestazioni di controllo non va indicata la priorità ma la tempistica di esecuzione.
Rientrano tra le visite e le prestazioni di controllo anche quelle di approfondimento per pazienti “presi in carico” dallo specialista, quindi, quelle successive al primo accesso. Nell’ambito della presa in carico, la prescrizione deve essere effettuata dallo stesso specialista, se autorizzato all’uso del ricettario o, solo quando non autorizzato (si fa presente che alcune strutture private accreditate nel territorio dell’Azienda ULSS 9 Scaligera NON sono autorizzate all’uso del ricettario), demandata al MMG/PLS del paziente, il quale dovrà segnare nella ricetta la casella “suggerita”.
Lo specialista non può rilasciare alcuna impegnativa quando la visita avviene in regime di libera professione.
Liste d’attesa: in caso di ritardo la visita può avvenire in regime intra moenia al costo del ticket
Una circolare inviata alle Ulss dal direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto cerca di arginare il fenomeno delle liste d’attesa e prova a dare applicazione a una legge del 1998, nell’attesa che Regione stessa e Ulss definiscano compiutamente i cosiddetti “percorsi di tutela”.
Se il CUP fissa una prestazione (visita specialistica o esame) oltre i tempi stabiliti dalla ricetta del medico, si può richiedere che essa venga erogata in regime di libera professione intramuraria a un costo pari al ticket.
La norma statale alla quale la circolare fa riferimento è il decreto legislativo n. 124 del 1998 che, all’art. 3 comma 13, recita: «Qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato […] l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività liberoprofessionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti.
Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione».
La traduzione dal burocratese è che se il CUP fissa la visita oltre i termini prescritti dall’impegnativa del medico, l’utente può chiedere all’Ulss di ricevere la prestazione in regime di libera professione intramuraria pagando al massimo il costo del ticket. Non pagando nulla se risulta esente.
La richiesta alle Ulss deve avvenire in via formale e con allegate l’impegnativa e il promemoria del CUP, dove si attesta che il primo appuntamento utile proposto non rispetta i tempi di prescrizione. L’Ulss ha l’obbligo «di prendere in carico l’utente e rispondere al suo bisogno di salute».
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